15 OTTOBRE 2021: IL GREEN PASS DIVENTA NECESSARIO PER ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO
a) Modalità di accesso ai luoghi di lavoro
1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 “Green pass”.
2. Il vincolo interessa tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa (subordinati, autonomi, in appalto, lavoro domestico) o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni (lavoro presso terzi).
b) Verifica
3. I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto della norma.
4. Per i “lavoratori esterni” la verifica sul rispetto della norma spetta ad entrambi i datori di lavoro.
5. I datori di lavoro devono definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.
6. I datori di lavoro devono individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi normativi.
7. Le verifiche devono essere effettuate utilizzando esclusivamente l’APP “Verifica C19” di lettura del codice a barre multidimensionale che caratterizza ogni certificazione verde (quella che già da tempo è in uso per il controllo nei pubblici esercizi, nelle strutture ricettive e nei luoghi di intrattenimento e spettacolo il cui accesso è consentito solo con il Green Pass).
c) Sanzioni
a. A carico dei lavoratori
8. I lavoratori privi del certificato “green pass” al momento dell'accesso al luogo di lavoro sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato.
9. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del
contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
10. L'accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi normativi è punito con la sanzione da € 600,00 a € 1.500,00 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
b. A carico dei datori di lavoro
11. In caso di violazione delle disposizioni o di mancata adozione delle misure organizzative nel termine previsto (15 ottobre 2021), nonchè per la violazione dell’obbligo di verifica all’ingresso nei luoghi di lavoro, si applica la sanzione da € 400,00 a € 1.000,00.
c. Modalità di accertamento
12. Il datore di lavoro deve trasmettere al Prefetto gli atti relativi alla violazione.
13. Le sanzioni pecuniarie sono irrogate dal Prefetto.
Green Pass, FAQ sui dpcm firmati dal Presidente Draghi
12 Ottobre 2021
Sul sito del Governo le risposte alle domande frequenti sui dpcm riguardanti Green Pass e ambito lavorativo firmati dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi.
Consulta il sito >>