dalleCOOPERATIVE

Disposizioni attuative del credito di imposta sui prodotti da riciclo e riuso

Le domande possono essere presentate, esclusivamente in forma elettronica, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale fino alle ore 12.00 del 21 febbraio 2022

Categorie: News Tecniche

Tags:

Il Ministero della Transizione Ecologica, ha approvato le Disposizioni attuative del credito di imposta sui prodotti da riciclo e riuso.

Il decreto definisce i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione, nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta.

Le agevolazioni di cui al decreto sono riconosciute per l'anno 2020 in relazione all'acquisto di

  1. semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
  2. compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

Alle imprese che impiegano i beni di cui sopra nell'esercizio dell’attività economica spetta un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 25% del costo di acquisto di detti beni fino ad un importo massimo di euro 10.000 per ciascun beneficiario.

L’effettività del sostenimento delle spese e dell'impiego o della destinazione dei beni di cui sopra nell'esercizio dell’attività economica risultano da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Il credito d'imposta di cui sopra non è cumulabile con il credito d'imposta previsto dall'art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal decimo giorno successivo alla data della comunicazione del riconoscimento del credito da parte del Ministero della transizione ecologica.

A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Tag:

x